Dall'invio della domanda all'accoglimento o diniego della richiesta possono intercorrere fino ad un massimo di 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “prossimi passi” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.