ORDINANZA n. 12/2007                                                                          Moriago della Battaglia, lì 20 mar. 2007

Prot. n. 3090

Oggetto: Azioni atte a contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre in aree urbane e rurali

I L   S I N D A C O

ATTESO CHE con nota n. 327/SISP, pervenuta in data 16.3.2007 al n. 2987 di prot., l’ULSS n° 7 – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Pieve di Soligo ha sottolineato la necessità di arginare la proliferazione di zanzare con speciale riferimento alla zanzara tigre (Aedes Albopictus), proponendo la rapida emissione di specifica ordinanza;

RAVVISATA la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34 ed il DPR n. 320/54;

VISTI i vigenti regolamenti comunali in materia di Igiene, Spargimento liquami zootecnici e di gestione dei rifiuti;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/2000;

O R D I N A

alla CITTADINANZA di:

1.     non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno della abitazioni.

2.     procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;

3.     svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente;

4.     coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere). Introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10 – 20 mg per litro d’acqua e mantenuto lucido;

5.     introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc..);

6.     ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

alle attività produttive ed aziende agricole di attenersi a quanto segue:

1.     le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora nelle aziende ci sia l’uso di pneumatici posti sui teli di copertura dei silos, devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;

2.     i Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori ed i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

3.     particolare cura dovrà aversi affinché, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare;

4.     il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

ai PROPRIETARI DI DEPOSITI DI PNEUMATICI e cioè a coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre ad attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

-         disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;

-         eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;

-         provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura.

Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione della auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i focolai larvali presenti.

La presente ordinanza viene emanata in base all’art. 117 del D. L. 112/98, contro di essa è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Veneto e ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

I L   S I N D A C O

Pergentino Breda