Prot. n. 3090
Oggetto: Azioni
atte a contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare riferimento
alla zanzara tigre in aree urbane e rurali
ATTESO
CHE con
nota n. 327/SISP, pervenuta in data 16.3.2007 al
n. 2987 di prot., l’ULSS n° 7 – Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica di Pieve di Soligo ha sottolineato la necessità di
arginare la proliferazione di zanzare con speciale riferimento alla zanzara
tigre (Aedes Albopictus), proponendo
la rapida emissione di specifica ordinanza;
RAVVISATA la necessità
di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale
esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto
anche su aree private, poiché può determinare significativi
problemi di igiene e sanità pubblica;
VISTO il T.U.
delle leggi sanitarie n. 1265/34 ed il DPR n. 320/54;
VISTI i vigenti
regolamenti comunali in materia di Igiene, Spargimento
liquami zootecnici e di gestione dei rifiuti;
VISTO
l’art. 50 del D. Lgs 267/2000;
alla CITTADINANZA
di:
1. non abbandonare oggetti e
contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua
piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche
collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno della abitazioni.
2. procedere ove si tratti di
oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla
loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con
coperchi;
3. svuotare contenitori di uso
comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici,
annaffiatoi, ecc., settimanalmente;
4. coprire eventuali contenitori
di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per
l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti
zanzariere). Introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere
rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per
essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10 – 20 mg per litro d’acqua
e mantenuto lucido;
5. introdurre nelle piccole fontane
ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc..);
6. ispezionare, pulire e trattare
periodicamente le caditoie per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in
giardini e cortili.
alle attività produttive ed aziende agricole di attenersi a quanto segue:
1.
le aziende agricole e zootecniche e chiunque
allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di
efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi
quelli sparsi nella campagna. Qualora nelle aziende ci sia l’uso di pneumatici
posti sui teli di copertura dei silos, devono essere periodicamente trattati
con prodotti appositi;
2. i Consorzi e gli Enti
che gestiscono comprensori ed i proprietari degli edifici destinati ad
abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di
tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo
scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e
procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e
degli spazi verdi;
3. particolare cura dovrà aversi
affinché, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica
non favoriscano la proliferazione delle zanzare;
4. il medesimo obbligo è
esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di
sterro, vasconi ecc.).
ai PROPRIETARI DI
DEPOSITI DI PNEUMATICI e cioè a coloro che per fini commerciali o ad altro
titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o
assimilabili, oltre ad attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a
propria cura:
-
disporre a piramide i pneumatici con periodo di
stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e
ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire
qualsiasi raccolta di acqua piovana;
-
eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non
più utilizzabili;
-
provvedere alla disinfestazione,
con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura.
Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione della
auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i
focolai larvali presenti.
La presente ordinanza viene emanata in base all’art. 117 del D. L. 112/98, contro
di essa è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR
Veneto e ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dal
ricevimento.