COMUNE DI
MORIAGO della BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LA
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.
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Articolo 1
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Principi generali
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Il Comune di Moriago della Battaglia, nell’esercizio della
potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate
tributarie, introduce, nel proprio
ordinamento, l’istituto di accertamento con adesione
sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.
218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti,
instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine
di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti
in causa.
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Articolo 2
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Ambito di applicazione
dell’istituto dell’accertamento con adesione
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- L’istituto
dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per
accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione
dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle
dichiarazioni.
- L’accertamento
può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al
rapporto tributario.
- Il
ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia
concordabile e quindi di elementi suscettibili di
apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo
dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione
tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- L’ufficio
per aderire all’accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della
fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento,
valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell’operazione, con
particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
- L’ufficio,
inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza
o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare
l’atto di accertamento nell’esercizio
dell’autotutela.
- Competente
alla definizione è il responsabile del procedimento preposto alla funzione
di accertamento.
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Articolo 4
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Avvio del procedimento
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1.
Il procedimento è attivato, di norma,
dall’ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
a. gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale
denuncia o dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di
adesione.
b. il giorno ed il luogo della comparizione per definizione
l’accertamento con adesione.
2.
L’Ufficio, in alternativa,
può formulare l’invito a comparire anche telefonicamente.
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Articolo 5
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Procedimento su iniziativa dell’Ufficio
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- L’ufficio,
in presenza di situazioni che rendano opportuna
l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento
formato, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al
contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera
raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie
tributari suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo
della comparizione per definire l’accertamento con adesione. In alternativa l’ufficio competente può avviare
l’instaurazione del procedimento telefonicamente.
- Le
richieste di chiarimenti, gli
inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari
per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.,
che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e
accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai
sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento
con adesione.
- La
partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non
è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile,
così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste
carattere di obbligatorietà.
- La
mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta
al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della
notifica dell’avviso di accertamento, qualora
riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento
della pretesa tributaria del Comune.
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Articolo 6
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Procedimento su iniziativa del contribuente
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- Il
contribuente al quale sia stato notificato avviso
di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può
formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale, e qualora ci siano i presupposti di
cui all’articolo 2, comma 3, istanza in carta libera di accertamento con
adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- L’impugnazione
dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di
definizione agevolata.
- La
presentazione dell’istanza produce l’effetto di
sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del
tributo.
- Entro
15 giorni dalla ricezione dell’istanza di
definizione, l’Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula
l’invito a comparire.
- La
mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito,
comporta rinuncia alla definizione
dell’accertamento con adesione.
- Eventuali,
motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata
nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale
data.
- Delle
operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale
mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato,
viene dato atto in succinto verbale da parte del
responsabile del procedimento.
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Articolo 7
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Atto di accertamento
con adesione
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- A
seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga
concordato con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare
atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente
(o da un suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del
procedimento preposto alla funzione di accertamento.
- Nell’atto
di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la
definizione si fonda, anche con richiamo alla
documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte,
interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
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Articolo 8
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Perfezionamento della definizione
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- La
definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla
redazione dell’atto di accertamento con adesione,
delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
- Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa
pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento
della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente
stesso.
- Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la
quale alla data di adozione del
presente regolamento, l’unica forma possibile di riscossione è
tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi
(tributi, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di
accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
- Il
contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione
un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di parti
importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
- Competente
all’esame dell’istanza è il responsabile del
procedimento preposto all’accertamento e, qualora non ricorrano gravi
ragioni da motivare, l’istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo
rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente
tasso legale su base mensile.
- L’ufficio,
qualora le somme rateizzate superino l’importo di lire cento milioni (Euro
51.645,69)
dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria,
bancaria o equipollente.
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Articolo 9
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Effetti della definizione.
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1.
Il perfezionamento dell’atto con adesione
comporta la definizione del rapporto tributario
che ha formato oggetto del
procedimento. L’accertamento definito con adesione non è
pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da
parte dell’ufficio.
2.
L’intervenuta definizione non esclude,
peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi
nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di
sopravvenuta conoscenza di nuova materia
imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile
né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data
medesima.
3.
Qualora l’adesione sia conseguente alla
notifica dell’avviso di accertamento o liquidazione
questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell’atto con adesione.
4.
A seguito della definizione, le sanzioni per
le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si
applicano nella misura di un quarto (1/4) del minimo previsto dalla legge.
1.
Il funzionario responsabile del tributo può
in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o
parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l’illegittimità.
2.
Il funzionario è comunque
tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo,
nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione,
errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per
ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente
effettuato.
3.
Oltre ai casi previstisi nei precedenti commi,
il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento
quando emerga l’inutilità di coltivare la lite in base
a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell’atto dei seguenti
elementi:
v
probabilità di
soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali
conclusesi negativamente;
v
valore della lite,
costo della difesa e costo della soccombenza.
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Articolo 11
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Disposizioni transitorie e finali.
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1.
Le disposizioni regolamentari di questo
Comune che contrastano con le disposizioni normative contenute nel presente regolamento sono abrogate.