ORDINANZA N.29 Moriago della Battaglia, lì
19.11.2002
Prot. 10170
OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL
PINO
Visto il DM 20 maggio 1926;
Visto il DM 17.04.1998;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Vista la nota
prot. 1441/SISP del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dell’ Unità Sanitaria Locale n. 7;
Vista l’urgenza di intervenire con apposito
provvedimento atto a contenere la
proliferazione della processionaria del pino (Thaunmetopaca pityocampa) al fine di prevenire i danni al
patrimonio arboreo pubblico e privato e l’insorgere di eventuali pregiudizi
igienico sanitari a carico della popolazione;
1. A tutti i proprietari di
conifere con presenza di nidi di processionaria del pino di provvedere immediatamente
alla rimozione dei nidi e alla relativa
distruzione con fuoco, tenendo presente che i nidi si presentano normalmente in
forma di grosse masse sericee .
In caso di attacchi estesi, devono essere
effettuati trattamenti localizzati ad alta pressione, in modo da penetrare nei
nidi, con Bacillus thurigiensis,
piretroidi o altri prodotti di sintesi, nel rispetto delle modalità d’uso e con
le precauzioni riportate sull’etichetta dei prodotti stessi;
2. E’ fatto divieto di depositare ramaglie con
nidi di processionaria nei sacchetti dell’umido;
3. L’intervento dovrà essere
eseguito entro e non oltre il 28 febbraio 2003;
4. E’ fatto obbligo ai
cittadini di segnalare la presenza di nidi all’Ufficio Ambiente del Comune al
fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa
all’Amministrazione Provinciale di Treviso e al Servizio Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS n. 7.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio.
L’Ufficio Ambiente e la Polizia Municipale sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza.
IL
SINDACO
Pergentino Breda